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LE MODIFICHE INTRODOTTE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DI MAGGIO 2023

Il 4 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 4 maggio 2023 n. 48 con oggetto “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” che introduce una serie di novità al D.Lgs. 81/2008, ovvero il “Testo Unico” salute e sicurezza sul lavoro.

Il DL n.48 ha intrapreso l’iter parlamentare per diventare legge ed in sede di conversione il D.Lgs. 81/2008 potrebbe quindi subire modifiche ulteriori.

Nello specifico il Capo II del DL. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’art. 14 contiene una serie di modifiche che devono essere attentamente considerate sia dai Datori di Lavoro che dagli specialisti in Salute e Sicurezza sul Lavoro. Vediamole insieme:

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono obbligati a nominare il Medico Competente che effettuerà la sorveglianza sanitaria non più solamente nelle specifiche fattispecie previste dal D.Lgs 81/08, ma ogni volta che la Valutazione dei Rischi ne riterrà necessaria la presenza per via di rischi connessi alla salute dei lavoratori. Questa modifica può sembrare poco significativa, ma apre in realtà una serie di scenari del tutto nuovi. Ad esempio, potrebbe rivelarsi necessario nominare un Medico Competente se la Valutazione dei Rischi dovesse individuare specifici e particolari rischi che precedentemente non costituivano di per sé elemento per il quale necessariamente attivare la sorveglianza sanitaria, come per esempio i rischi psico-sociali e lo stress correlato al lavoro, oppure il lavoro all’estero o la guida prolungata di autovicoli. E’ inoltre da considerare che ancor più di prima sarà necessario che la Valutazione dei Rischi (obbligo indelegabile del Datore di Lavoro) sia accurata nel considerare tutti i rischi per la salute dei lavoratori.

I componenti delle imprese familiari (art. 230 bis cod. civile), i lavoratori autonomi, gli artigiani, i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni vigenti obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV (Titolo IV). Al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro, in particolare nell’edilizia, si estendono quindi ai lavoratori autonomi le misure di tutela di laute e sicurezza previste nei cantieri temporanei e mobili.
E’ altresì molto importante notare che questa modifica rende l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008

Il MC al momento della visita di assunzione richiederà al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro tenendone conto al momento del giudizio di idoneità alla mansione.

Inoltre in caso di grave inadempimento da parte del MC quest’ultimo deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un idoneo sostituto.

Ci troviamo anche in questo caso di fronte a due modifiche sostanziali. La prima comporta il fatto che In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Inoltre viene previsto che il Medico Competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, possa farsi sostituire da un collega in possesso dei requisiti di legge senza più la necessità che il Datore di Lavoro nomini anche il “sostituto”.

Riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza, viene previsto che il prossimo Accordo Stato-Regioni dovrà prevedere il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Viene quindi “dichiarata guerra” al malcostume, purtroppo ancora diffuso, di produrre attestati di formazione “falsi”. Ricordiamo che questa pratica costituisce anche una palese violazione del codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori.

Viene estesa ai privati la titolarità della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro in modo tale che i tali soggetti acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio “ope legis” e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Si tratta in questo caso di una modifica di buon senso che regolamenta la verifica periodica successiva riconoscendo la diretta titolarità del potere di effettuare queste verifiche periodiche a soggetti privati abilitati, vista la difficoltà, evidente da molto tempo, di ASL e INAIL a svolgere tale compito delicato e cruciale per la sicurezza dei lavoratori.

Chi noleggia o conceda una attrezzatura di lavoro senza operatore deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la  durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

 

Il Datore di Lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Viene quindi superato un vuoto normativo e viene chiaramente previsto l’obbligo inderogabile del Datore di Lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.

Sono state inoltre introdotte altre novità che possiamo definire “minori” e per le quali rimandiamo all’analisi del Decreto Lavoro  n. 48 del 4 maggio 2023.

 

A cura di Francesco Menegalli