La modifica più importante, e che si aspettava da tempo, è l’introduzione della patente a punti che sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che vogliano operare nel settore edilizio a partire dal 1º ottobre 2024. Di patente a punti se ne è spesso parlato ciclicamente in concomitanza con incidenti sul lavoro e la sua introduzione perciò non è una vera e propria sorpresa. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La patente verrà rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, prevede che ogni impresa o lavoratore autonomo abbia una dotazione iniziale di 30 punti e funzionerà come la patente per la guida delle auto: in caso di illeciti o irregolarità alle imprese o ai lavoratori autonomi verrà decurtato un certo numero di punti.
Ma cosa prevede il nuovo DL?
Il testo del decreto legge non è ancora stato pubblicato, ma possiamo analizzare i punti cardini grazie alle bozze circolate in questi ultimi giorni.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
Le imprese e i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
Proprio come la classica patente di guida, è prevista una decurtazione dei punti a seconda dell’infrazione o di accadimenti ben più gravi:
La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto avrà frequentato i corsi stabiliti nell ’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08: Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Essendo un elemento obbligatorio per l’avvio e la prosecuzione di lavori, è fatto obbligo che il committente e il responsabile dei lavori verifichino e trasmettano all’amministrazione concedente la documentazione attestante che l’impresa o il lavoratore autonomo sono in possesso della patente a punti.
A cura di Francesco Menegalli
]]>Il DVR non ha una “scadenza” ma non perché sia un documento statico, ma anzi proprio perché è necessario che sia un documento “dinamico” e aggiornato frequentemente.
Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) sul DVR riporta precisamente all’art. 29 comma 3 quanto segue: “il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.
A questo va però aggiunto e precisato che per alcune specifiche Valutazioni dei Rischi specifiche hanno dei periodi di validità limitati, come ad esempio quelle relative ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) che vanno aggiornate al massimo ogni 4 anni.
Oltre ai punti sopra specificati, c’è un altro elemento del DVR che richiede un aggiornamento frequente: il Piano di Miglioramento. Il piano di miglioramento è un elemento necessario che deve essere sempre obbligatoriamente presente nel DVR.
Il particolare il Piano di Miglioramento deve essere costituito da quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero
Utilizzando un linguaggio più tecnicamente preciso di quello adottato dal legislatore, potremmo direi che si tratta di progetti e processi (termini più adeguati di “procedure” in questo contesto) che dovranno portare ad ottenere un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in un tempo stabilito. A questo va aggiunto che vanno specificate le figure della Sicurezza con la responsabilità di attuare i progetti e i processi (chi farà cosa quindi) nel tempo assegnato, assicurandosi che questi soggetti abbiamo a disposizione competenze e poteri (anche di spesa quando necessario) adeguati. Identificare tali soggetti, e assicurarsi che abbiano a disposizione adeguate competenze, risorse e poteri è compito naturalmente del Datore di Lavoro e dei Dirigenti per la Salute e Sicurezza.
La norma UNI EN ISO 45001, recentemente recepita anche a livello europeo, descrive ancora meglio come dovrebbe essere gestito il miglioramento continuo: Il punto 6.2.2 della norma riporta infatti che, per ogni azione di miglioramento pianificata, l’organizzazione deve:
I Piani di Miglioramento dovrebbero essere costantemente monitorati. Un approccio pragmatico per le PMI può essere quello di monitorare e revisionare (anche da un punto di vista formale e quindi documentale) i piani di miglioramento almeno annualmente, nel contesto del Riesame della Direzione o della Riunione Periodica annuale Salute e Sicurezza.
Questo approccio oltre che probabilmente efficiente, è certamente molto tutelante per l’azienda e tutti i suoi stakeholders: di fronte agli Organismi di Vigilanza infatti è di sostanzialmente importanza poter dimostrare di avere programmi di miglioramento in costante fase di implementazione.
A cura di Francesco Menegalli
]]>Come sottolineiamo sempre quando ci sono dati parziali, bisogna leggere i dati con cautela in quanto sono una fotografia di un periodo circoscritto dell’anno e sono soggetti a picchi occasionali; bisogna quindi aspettare i dati definitivi e totali dell’anno 2023 per avere un quadro generale anche per tener conto di possibili ritardi nelle denunce di infortunio. Vediamo comunque l’andamento registrato nei primi nove mesi di quest’anno.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro il mese di settembre 2023 sono state 430.829, in calo rispetto alle 536.002 dei primi nove mesi del 2022 (-19,6%), in aumento rispetto alle 396.372 del 2021 (+8,7%) e alle 366.598 del 2020 (+17,5%), e in diminuzione rispetto alle 468.698 del 2019 (-8,1%).
In generale, rispetto allo stesso periodo del 2022, nei primi nove mesi del 2023 vi è un calo delle denunce di infortuni in occasione di lavoro, passati dalle 471.543 del 2022 alle 363.064 di quest’anno; quelli in itinere, ovvero avvenuti del tragitto casa lavoro e viceversa, hanno registrato un aumento del 5,1%.
Più nel particolare, andiamo ad analizzare quali sono i settori più interessati da denunce per infortunio.
Fino a settembre 2023 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -23,3% nella gestione Industria e servizi (dai 452.566 casi del 2022 ai 347.259 del 64.026).
L’analisi territoriale evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente al Sud (-25,2%) e nelle Isole (-24,5%), seguite da Nord-Ovest (-22,9%), Centro (-19,5%) e Nord-Est (-12,5%). Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano la Campania, la Liguria, il Molise e il Lazio.
CASI MORTALI
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi nove mesi 2023 sono state 761, 29 in meno rispetto alle 790 registrate nello stesso periodo gennaio-settembre 2022. I casi registrati evidenziano per i primi nove mesi del 2023 rispetto al medesimo periodo del 2022 un decremento solo dei casi mortali in itinere, scesi da 216 a 168, mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro passano da 574 a 593. Il calo ha riguardato sia l’Industria e servizi (da 668 a 5651decessi) sia l’Agricoltura (da 97 a 85) mentre nel Conto Stato sono stati 25 in entrambi i periodi presi in esame.
Dall’analisi territoriale emerge un calo nel Nord-Ovest (da 219 a 202 casi), nel Nord-Est (da 173 a 166 casi) al Centro (da 164 a 138) mentre si registra un aumento nelle Isole (da 65 a 66) e al Sud (da 169 a 189).
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale registrate dall’Inail da gennaio a Settembre 2023 sono state 53.555, oltre 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+21,9%).
I settori che anno mostrano un aumento del 22,5% nella gestione Industria e servizi (da 36.191 a 44.332 casi), del 18,7% in Agricoltura (da 7.358 a 8.732) e del 27,9% nel Conto Stato (da 384 a 491). L’incremento delle denunce interessa tutte le aree del Paese, a partire dal Sud (+27%), seguito da Nord-Ovest (+22,6%), Nord-Est (21,1%), Isole (+20,8%) e Centro (+19,2%).
Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio rappresentano, come l’anno precedente, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie dell’apparato respiratorio.
Fonte INAIL
A cura di Francesco Menegalli
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L’RLS può venire eletto in tutte le aziende, secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti ed è eletto direttamente dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti oppure viene dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con più di 15 dipendenti.
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
L’RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti l’attività che andrà a svolgere. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.
L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali: azione conoscitiva (informazione e formazione), azione consultiva (consultazione preventiva), azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione) e azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).
I compiti specifici dell’RLS possono essere così elencati:
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Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di lavoro è colui che conosce meglio l’ambiente in cui opera ed è il primo responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
Il Testo Unico definisce i due obblighi non delegabili del datore di lavoro:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELGABILI
Nel D.Lgs. 81/08 vengono poi elencati gli obblighi del datore di lavoro che possono essere delegabili a terzi e che sono in comune con la figura del Dirigente:
Il datore di lavoro svolge un ruolo cruciale nella salute e sicurezza sul lavoro. Non solo è legalmente obbligato a garantire un ambiente sicuro, ma anche a promuovere una cultura della sicurezza e ad assicurarsi che i dipendenti siano adeguatamente formati. La salute e la sicurezza non sono solo una questione legale, ma anche una questione di responsabilità sociale e di prosperità aziendale. Un ambiente di lavoro sicuro è fondamentale per il benessere dei dipendenti e il successo a lungo termine dell’azienda.
A cura di Francesco Menegalli
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Per una corretta definizione del ruolo del Preposto, citiamo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 che così lo definisce: “…la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”.
Il Preposto è figura che, contrariamente a quanto talvolta si pensa, non va nominata sulla base di una trattativa o previa accettazione del lavoratore, ma va piuttosto identificata e designata dal Datore di Lavoro sulla base dell’effettivo inquadramento organizzativo, e che per natura della sua posizione spesso si trova “tra incudine e martello” ovvero in una situazione di pressione nella quale si trova a gestire sia le richieste dall’alto (legate alla sicurezza, ma anche di tipo produttivo) sia le problematiche e le richieste dei lavoratori che supervisiona.
Vale la pena anche ricordare come il Preposto dal 2021 sia chiamato ad adempiere a nuove norme, le quali sostanzialmente ne hanno aumentato in maniera significativa le responsabilità.
I compiti del Preposto sono così riassumibili:
Il Preposto ha quindi un ruolo di notevole rilevanza e responsabilità, che richiede competenze sia tecniche, sia organizzative che trasversali.
Proprio per questo le organizzazioni devono metterli in condizione si espletare al meglio il loro ruolo, fornendo adeguati strumenti organizzativi (procedure, documentazione di supporto etc.) e, cosa più importante, cultura, consapevolezza e competenze anche e soprattutto trasversali.
In base a ciò risulta decisivo il ruolo della formazione: in particolare quella per i Preposti dovrebbe essere frequente (il prossimo Accordo Stato-Regioni porterà la scadenza massima degli aggiornamenti da 5 a 2 anni), qualitativa e “varia”, nel senso che dovrebbe consistere sia in aggiornamenti tecnico – procedurali che nello sviluppo di competenze trasversali, quali comunicazione, leadership, consapevolezza situazionale, capacità di cooperazione.
Quello sui Preposti è davvero un a buon investimento: l’efficacia del loro lavoro come poche altre cose può fornire un notevole miglioramento della sicurezza in azienda.
A cura di Francesco Menegalli
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Una volta identificate, è essenziale comprendere le proprietà fisiche e chimiche di queste sostanze. Dati come il punto di ebollizione, la solubilità e la reattività chimica sono cruciali per prevedere il comportamento delle sostanze in determinate condizioni. L’analisi dell’esposizione occupazionale è un passo chiave. Ciò implica la valutazione delle vie di esposizione, la quantità di sostanza chimica utilizzata e la durata dell’esposizione. Monitoraggi ambientali e valutazioni personali dell’esposizione contribuiscono a quantificare i livelli di rischio. La valutazione dei dati tossicologici è essenziale per comprendere gli effetti potenziali delle sostanze chimiche sulla salute umana. Questo la tossicità acuta e cronica, con particolare attenzione alla relazione dose-risposta. Oltre alla sicurezza del personale, è altrettanto importante considerare gli impatti ambientali. La valutazione del rischio ecologico aiuta a prevedere e prevenire potenziali danni agli ecosistemi circostanti.
Una volta completata la valutazione, vengono sviluppate strategie di gestione del rischio. Queste possono includere l’implementazione di controlli ingegneristici, come la ventilazione appropriata, l’uso di dispositivi di protezione individuale, e l’adozione di procedure di lavoro sicure.
La formazione del personale è un elemento chiave della gestione del rischio chimico. I dipendenti devono essere consapevoli dei pericoli associati alle sostanze chimiche che utilizzano e devono essere istruiti su come proteggersi.
La valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è un processo dettagliato e multidisciplinare che richiede l’impegno delle aziende per garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti, nonché la tutela dell’ambiente. Investire nella gestione responsabile delle sostanze chimiche è essenziale per creare luoghi di lavoro sicuri e sostenibili.
A cura di Francesco Menegalli
]]>Ricordiamo che l’art.23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano applicato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’agevolazione consiste in una riduzione percentuale del tasso applicato e quindi delle somme versate annualmente all’INAIL ed è variabile in proporzione alla dimensione aziendale (più grande è l’azienda minore è lo sconto percentuale ma maggiore sarà probabilmente lo sconto in valore assoluto)
Le aziende per accedere alla riduzione dovranno presentare per via telematica il modulo OT23 entro e non oltre il 29 febbraio 2024 attraverso la sezione Servizi online presente sul sito INAIL.
Vediamo ora quali sono le aree di intervento entro cui si possono pianificare i miglioramenti in materia salute e sicurezza che danno accesso alle riduzioni alle aziende nel corso del 2023:
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente; la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
A cura di Francesco Menegalli
]]>Il concetto di sviluppo sostenibile è complesso, ma può essere racchiuso in una definizione del 1987: sostenibilità è in grado di “assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.
La sostenibilità è riferita a più dimensioni, generalmente categorizzare in tre ambiti: sostenibilità ambientale, sociale ed economica (ESG: Environment, Social, Governance).
Questa visione si concretizza nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che identifica 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) tesi ad orientare lo sviluppo di un modello di società più responsabile in termini sociali, ambientali ed economici e al contempo promuovere il benessere odierno. E’ evidente che questi obiettivi e l’idea di società che ne sta alla base siano di rilevante impatto per le imprese, di qualsiasi tipo e dimensione ed è altresì evidente come in questo contesto le aziende sono e saranno sempre più chiamate a dare formale evidenza delle loro politiche di sostenibilità, attraverso lo sviluppo di business responsabili, di investimenti specifici, di sviluppo tecnologico, di attivazione di progetti specifici e tramite network creati localmente.
E’ allo stesso tempo facile comprendere come le tematiche relative a Salute e Sicurezza sul lavoro siano strettamente correlate con il tema della Sostenibilità, basti pensare ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030: goal 3 – Salute e benessere, goal 4, goal 5 – Parità di genere, goal 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica, goal 12 – Consumo e produzione responsabili, goal 15 – Vita sulla terra (ambiente).
Basti pensare che in tutti gli standard internazionali che hanno a che fare con la sostenibilità (ad esempio ISO 26000, GRI Reporting Standard, Linee Guida dell’OCSE) la Salute e Sicurezza sul lavoro hanno un ruolo fondamentale.
In questo approccio non più legato ad adempimenti minimi da assolvere, ma ad un approccio realmente strategico e sistemico, diventa inevitabile scorgere connessioni con risvolti pratici tra Salute e Sicurezza sul lavoro e Sostenibilità, come ad esempio:
Salute e Sicurezza sul lavoro quindi rappresentano un elemento strutturale della sostenibilità d’impresa, con particolare riferimento alla sostenibilità sociale.
Ciò deve spingere le aziende ancor di più a percepire gli investimenti in Salute e Sicurezza non come mero adempimento, ma come investimento, consapevoli del fatto che un business sostenibile crea un benessere diffuso all’interno e all’esterno dell’azienda.
A cura di Francesco Menegalli
]]>Gli open data sono quindi parziali e provvisori, è necessario leggerli ed interpretarli con le dovute cautele in quanto, per quantificare il fenomeno, bisogna attendere i dati totali dell’anno 2023 in particolare nei casi di infortunio mortale e la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario che consegue ad ogni denuncia.
Nei primi cinque mesi di quest’anno si registra, rispetto all’analogo periodo del 2022, una riduzione delle denunce di infortunio (dovuta quasi del tutto al minor peso dei casi di contagio da Covid-19), un aumento di quelle mortali e una crescita delle malattie professionali.
DENUNCE DI INFORTUNIO
Le denunce di infortunio presentate all’INPS al 31 maggio 2023 sono state 245.857, in calo del24,1% rispetto alle 323.806 del 2022. A livello nazionale i dati ci dicono che nei primi 5 mesi dell’anno c’è stato un decremento dei casi di infortunio in occasione di lavoro (da 290.283 del 2022 ai 210.234 del 2023 ovvero -27,6%) mentre si registra un aumento del 6,3% dei casi in itinere, nel tragitto casa lavoro (da 33.423 del 2022 ai 35.623 di quest’anno).
I settori in cui si fotografa un decremento delle denunce riguardano in primis industria e servizi che registra -29,9% ( dai 263.242 casi del ’22 ai 184.445 del ’23) a seguire il settore sanità e assistenza sociale (-75,2%).
Dal punto di vista della distribuzione sul territorio nazionale delle denunce si registra un calo in tutto il paese: 30,9% al sud, 30,1% nelle isole, 27,2% nel nord-ovest, 23,7 al centro e 16% nel nord-est.
CASI MORTALI
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate al 31 maggio 2023 sono state 358, 6 in meno rispetto al 2022 con un calo del 1,6%.
In verità analizzati più da vicino, i dati, seppur provvisori al 31 maggio ’23, ci dicono che sono calati i casi di morte in itinere ( scesi da 96 a 87) mentre sono leggermente aumentati i casi di morte in occasione di lavoro ( da 268 a 271). Inoltre il calo registrato è legato solo alla componente femminile i cui casi mortali sono scesi da 47 a 27 mentre sono aumentati i casi di morte maschili da 317 a 331.
Per quanto riguarda la territorialità, è presnete un calo nell’area del nord-est ( da 86 a 77), al sud (da 73 a 68), al centro ( da 77a 74) mentre si è verificato un aumento purtroppo nel nord-ovest (da 100 a 108 casi).
DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
Le denunce di malattia professionale registrate dall’INAIL al 31 maggio 2023 sono state 31.346, ovvero 5.753 rispetto allo stesso periodo del 2022 con un incremento del 22,5% dei casi.
I settori più coinvolti sono stati quello dell’industria e servizi con una crescita del 22,3% dei casi (da 21.029 del 2022 a 25.711 casi del 2023), e l’agricoltura con un aumento del 23% dei casi (da 4.343 del 2022 ai 5.343 del 2023.
In ottica di genere si rilevano 3.966 casi, ovvero il 20,9% in più, di malattia professionale denunciata dai lavoratori (da 18.894 del 2022 ai 22.950 del 2023), mentre sono 1.787 i casi in più, 27% quindi, denunciati dalle lavoratrici ( da 6.609 del 2022 agli 8.396 del 2023.
Le patologie che interessano l’apparato osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano ad essere le prime tre malattie professionali denunciate.
Fonte INAIL
A cura di Francesco Menegalli
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