Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto e designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto stabilito dagli articoli 37, 47 e 50 del D.Lgs.80/2008.
L’RLS può venire eletto in tutte le aziende, secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti ed è eletto direttamente dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti oppure viene dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con più di 15 dipendenti.
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
- sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro;
- partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
L’RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti l’attività che andrà a svolgere. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.
L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali: azione conoscitiva (informazione e formazione), azione consultiva (consultazione preventiva), azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione) e azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).
I compiti specifici dell’RLS possono essere così elencati:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- viene consultato sulla valutazione dei rischi, l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
- viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- viene consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.