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Compiti e Responsabilità dell’RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto e designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti riguardanti  la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto stabilito dagli articoli 37, 47 e 50 del D.Lgs.80/2008.

 

L’RLS può venire eletto in tutte le aziende, secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti ed è eletto direttamente dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti oppure viene dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 

L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:

 

L’RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti l’attività che andrà a svolgere. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997.
La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.

 

L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali: azione conoscitiva (informazione e formazione), azione consultiva (consultazione preventiva), azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione) e azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).

 

I compiti specifici dell’RLS possono essere così elencati: