La valutazione dei rischi è definita e normata dal D.Lgs. 81/08 ed è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Si tratta di un’analisi dettagliata di tutto ciò che all’interno di un’attività lavorativa può rappresentare un potenziale rischio o danno per la salute ed è un obbligo cui il datore di lavoro deve far fronte per organizzare gli interventi più consoni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
La stesura del DVR è affidata esclusivamente al Datore di lavoro che si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La valutazione dei rischi consiste in individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli, stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori.
Per una corretta valutazione dei rischi bisogna:
– individuare i pericoli presenti sul lavoro e stabilire le misure necessarie per proteggere la salute la sicurezza degli addetti;
– valutare i rischi connessi alle attività con lo scopo di adottare le attrezzature di lavoro più idonee e per organizzare al meglio l’ambiente di lavoro;
– verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
– dare un ordine di priorità alle misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;
– garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari migliorino effettivamente il livello di protezione dei lavoratori.
Il DVR deve contenere informazioni e contenuti obbligatori, di cui ne è elemento fondamentale la DATA CERTA perchè in caso di danno o infortunio è importante sapere esattamente quando oggettivamente è avvenuta la valutazione dei rischi.
Il DVR va aggiornato in specifici casi entro e non oltre 30 giorni dai seguenti avvenimenti:
1- quando avvengono modifiche al processo produttivo o modifiche significative dell’ organizzazione del lavoro;
2- a seguito di infortuni significativi sul lavoro;
3- se la sorveglianza sanitaria evidenzia la necessità di aggiornamenti della valutazione dei rischi;
4- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
A cura di Francesco Menegalli