Sabato 2 marzo è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il D.L. 19 “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al cui articolo 29 troviamo modifiche al dl 81/2008.
La modifica più importante, e che si aspettava da tempo, è l’introduzione della patente a punti che sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che vogliano operare nel settore edilizio a partire dal 1º ottobre 2024. Di patente a punti se ne è spesso parlato ciclicamente in concomitanza con incidenti sul lavoro e la sua introduzione perciò non è una vera e propria sorpresa. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La patente verrà rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, prevede che ogni impresa o lavoratore autonomo abbia una dotazione iniziale di 30 punti e funzionerà come la patente per la guida delle auto: in caso di illeciti o irregolarità alle imprese o ai lavoratori autonomi verrà decurtato un certo numero di punti.
Ma cosa prevede il nuovo DL?
Il testo del decreto legge non è ancora stato pubblicato, ma possiamo analizzare i punti cardini grazie alle bozze circolate in questi ultimi giorni.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Le imprese e i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
Proprio come la classica patente di guida, è prevista una decurtazione dei punti a seconda dell’infrazione o di accadimenti ben più gravi:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
- provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- morte: 20 crediti
- inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
- inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti
La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto avrà frequentato i corsi stabiliti nell ’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08: Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Essendo un elemento obbligatorio per l’avvio e la prosecuzione di lavori, è fatto obbligo che il committente e il responsabile dei lavori verifichino e trasmettano all’amministrazione concedente la documentazione attestante che l’impresa o il lavoratore autonomo sono in possesso della patente a punti.
A cura di Francesco Menegalli