Come ogni anno l’INAIL ha reso disponibile il modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023.
Ricordiamo che l’art.23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano applicato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’agevolazione consiste in una riduzione percentuale del tasso applicato e quindi delle somme versate annualmente all’INAIL ed è variabile in proporzione alla dimensione aziendale (più grande è l’azienda minore è lo sconto percentuale ma maggiore sarà probabilmente lo sconto in valore assoluto)
Le aziende per accedere alla riduzione dovranno presentare per via telematica il modulo OT23 entro e non oltre il 29 febbraio 2024 attraverso la sezione Servizi online presente sul sito INAIL.
Vediamo ora quali sono le aree di intervento entro cui si possono pianificare i miglioramenti in materia salute e sicurezza che danno accesso alle riduzioni alle aziende nel corso del 2023:
- A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
- A-3: Sicurezza macchine e trattori
- A-4: Prevenzione del rischio elettrico
- A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
- B: Prevenzione del rischio stradale
- C: Prevenzione delle malattie professionali
- C-1: Prevenzione del rischio rumore
- C-2: Prevenzione del rischio chimico
- C-3: Prevenzione del rischio Radon
- C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-6: Prevenzione del rischio microclimatico
- D: Formazione, addestramento, informazione
- E: Gestione della Salute e Sicurezza: misure organizzative
- F: Gestione delle emergenze e DPI.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente; la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
A cura di Francesco Menegalli