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Il Documento di Valutazione dei Rischi: il suo aggiornamento e il Piano di Miglioramento

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che ormai tutte le aziende hanno imparato a conoscere. Si tratta di un documento obbligatorio che deve condensare, in grande sintesi, la Valutazione di tutti i Rischi per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione.

Il DVR non ha una “scadenza” ma non perché sia un documento statico, ma anzi proprio perché è necessario che sia un documento “dinamico” e aggiornato frequentemente.

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) sul DVR riporta precisamente all’art. 29 comma 3 quanto segue: “il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

A questo va però aggiunto e precisato che per alcune specifiche Valutazioni dei Rischi specifiche hanno dei periodi di validità limitati, come ad esempio quelle relative ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) che vanno aggiornate al massimo ogni 4 anni.

Oltre ai punti sopra specificati, c’è un altro elemento del DVR che richiede un aggiornamento frequente: il Piano di Miglioramento. Il piano di miglioramento è un elemento necessario che deve essere sempre obbligatoriamente presente nel DVR.

Il particolare il Piano di Miglioramento deve essere costituito da quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero

Utilizzando un linguaggio più tecnicamente preciso di quello adottato dal legislatore, potremmo direi che si tratta di progetti e processi (termini più adeguati di “procedure” in questo contesto) che dovranno portare ad ottenere un miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in un tempo stabilito. A questo va aggiunto che vanno specificate le figure della Sicurezza con la responsabilità di attuare i progetti e i processi (chi farà cosa quindi) nel tempo assegnato, assicurandosi che questi soggetti abbiamo a disposizione competenze e poteri (anche di spesa quando necessario) adeguati. Identificare tali soggetti, e assicurarsi che abbiano a disposizione adeguate competenze, risorse e poteri è compito naturalmente del Datore di Lavoro e dei Dirigenti per la Salute e Sicurezza.

La norma UNI EN ISO 45001, recentemente recepita anche a livello europeo, descrive ancora meglio come dovrebbe essere gestito il miglioramento continuo: Il punto 6.2.2 della norma riporta infatti che, per ogni azione di miglioramento pianificata, l’organizzazione deve:

  1. indicare cosa sarà fatto: ovvero descrivere l’azione che andrà posta in essere. Una descrizione precisa del risultato atteso nel DVR aiuterà poi chi dovrà mettere in campo le azioni previste.
  2. indicare quali risorse sono richieste: le risorse sono sia finanziarie che di risorse temporali. Il datore di lavoro dovrà stimare e allocare entrambe per essere sicuro che l’azione venga portata a termine.
  3. indicare il responsabile: il datore di lavoro può tenere per sé l’onere di realizzare le azioni previste nel DVR ma potrebbe essere utile o indispensabile delegare ad altri la responsabilità dell’attuazione per avere maggiori possibilità di successo; Naturalmente, al datore di lavoro rimane l’onere di verificare, tramite il responsabile, l’effettivo avanzamento dell’attività;
  4. indicare quando sarà attuata: come disse Walt Disney: “la differenza tra un sogno e un obiettivo è la data”. La scadenza che il datore di lavoro impone per la realizzazione dell’azione è un elemento essenziale senza il quale l’azione non può considerarsi un progetto, ma una (spesso vana) speranza;
  5. indicare le modalità di verifica dell’efficacia: portare a termine un’azione non significa che questa porti il giovamento previsto. Dobbiamo quindi prevedere come poter avere un feedback circa l’efficacia che la stessa ha avuto sul nostro sistema. Un’opzione, per le realtà più piccole, potrebbe essere di includere questa attività nella Riunione Periodica ex art. 35;
  6. indicare come saranno integrati nei processi di business: le azioni di miglioramento devono integrarsi con le attività aziendali in maniera sostenibile ed efficiente. Prevedere azioni di miglioramento “sulla carta” che siano di difficile o impossibile attuazione pratica, senza una analisi intelligente di applicabilità delle attività di miglioramento e dello sforzo che richiederanno, porterà ad un sicuro fallimento.

I Piani di Miglioramento dovrebbero essere costantemente monitorati. Un approccio pragmatico per le PMI può essere quello di monitorare e revisionare (anche da un punto di vista formale e quindi documentale) i piani di miglioramento almeno annualmente, nel contesto del Riesame della Direzione o della Riunione Periodica annuale Salute e Sicurezza.

Questo approccio oltre che probabilmente efficiente, è certamente molto tutelante per l’azienda e tutti i suoi stakeholders: di fronte agli Organismi di Vigilanza infatti è di sostanzialmente importanza poter dimostrare di avere programmi di miglioramento in costante fase di implementazione.

 

A cura di Francesco Menegalli